art. 18, comma 6-bis della l.r. 20 aprile 2015, n. 19. norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

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La Giunta Regionale delle Marche nella seduta del 19.12.2016 ha adottato la delibera n. 1566 con quale sono stati approvati i nuovi criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilita' o sgombero degli edifici.Per gli impianti termici o generatori disattivati di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 19/2015, sono sospesi, fino alla riattivazione dell'impianto, gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore.

Data:

17 Gennaio 2017

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Descrizione

La Giunta Regionale delle Marche nella seduta del 19.12.2016 ha adottato la delibera n. 1566 con quale sono stati approvati i nuovi criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilita' o sgombero degli edifici.

Per gli impianti termici o generatori disattivati di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 19/2015, sono sospesi, fino alla riattivazione dell'impianto, gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore.

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Ultimo aggiornamento: 17/01/2017, 10:46

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