sisma 2016: proroga del termine di presentazione della manifestazione di volontà ai sensi del comma 2 art. 9 dell’o.c.s.r. n. 111, già prorogato al 30/09/2021 con l’art. 7 dell’o.c.s.r. n. 117.

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Così come disposto dal comma 2 Art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 121 del 30/09/2021, entro il termine del 15 dicembre 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all’Ufficio speciale un’apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per il ripristino del danno grave da sisma.

Data:

04 Ottobre 2021

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Descrizione

Così come disposto dal comma 2 Art. 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 121 del 30/09/2021, entro il termine del 15 dicembre 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all’Ufficio speciale un’apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo per il ripristino del danno grave da sisma.

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Ultimo aggiornamento: 04/10/2021, 12:07

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