Descrizione
Nel corso del 2025, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: BOLOGNOLA, CAMERINO, CASTELSANTANGELO SUL NERA, CASTELRAIMONDO, FIASTRA, FIUMINATA, MONTE CAVALLO, MUCCIA, PIEVE TORINA, PIORACO, SEFRO, SERRAPETRONA, SERRAVALLE DI CHIENTI, USSITA, VALFORNACE, VISSO.
QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA
La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:
• sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o minore reddito
• diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.
COME CHIEDERE LA VERIFICA
Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2025, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”. Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.
Nelle denunce devono essere indicati, tra l’altro:
• nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del denunciante, o il domicilio eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune;
• il Comune dove si trovano i beni da verificare;
• la causa e il tipo di cambiamenti;
• i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
Per le denunce riconosciute regolari l’Ufficio rilascia sempre ricevuta. L’Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).
Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall’Agenzia.
La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate (Art.10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (Artt. da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992), alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.
Si fa presente che, nel caso si dichiari correttamente l’uso del suolo sulle particelle catastali a un Organismo riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, dal 1° gennaio 2007 non è necessaria la denuncia di variazione colturale all’Ufficio Provinciale – Territorio (legge 24 novembre 2006, n. 286). Tali dichiarazioni rilevate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono annualmente utilizzate per l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni. Nelle pagine dedicate alle “Variazioni colturali” del sito www.agenziaentrate.gov.it è possibile reperire ulteriori notizie.
Infine si ricorda che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.201/2011).