Documentazione e istanza accertamento compatibilità paesaggistica

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La procedura riguarda una ridotta gamma di interventi abusivi compiuti nelle aree vincolate ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, quindi quelle soggette ai vincoli paesaggistici “per decreto” di Notevole Interesse Pubblico


A chi è rivolto

Per soggetti interessati si intendono quelli indicati al successivo comma 1-quater ovvero il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi abusivi. L’art. 167 del Codice al comma 1-ter contempla l’unica procedura che consente all’interessato di presentare una apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Descrizione

Il testo originario del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004) art. 146, comma 10, prevedeva che l'autorizzazione paesaggistica non potesse essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Con il D.Lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" è stata introdotta all'art. 146, comma 12, del Codice la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma nei seguenti casi:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Per ottenere l'autorizzazione paesaggistica postuma (art.167) il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area, presenta domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità degli interventi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

L'art. 167 prevede, salvo le deroghe di cui al comma 4 (ovvero le ipotesi previste per l'accertamento di compatibilità paesaggistica a regime), che il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, viene quindi meno la scelta, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, fra la rimessione in pristino e l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Come fare

Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

Rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ex post.

Tempi e scadenze

Con il D.P.R. 139/2010 sono state stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità, con conclusione del procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il 22/07/2024

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